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IL TAR ACCOGLIE IL RICORSO DI VEZZULLI SULLA DIRIGENZA DELL’AVVOCATURA. “POSSIBILE NOMINA DI UN COMMISSARIO AD ACTA”

E’ arrivata la sentenza del Tar di Parma in merito al ricorso presentato dall’avvocato Elena Vezzulli contro il Comune di Piacenza in merito all’assunzione della nuova dirigente del servizio Avvocatura. Il ricorso è stato accolto facendo così saltare la dirigenza.

Riavvolgendo il nastro di qualche mese, torniamo al 2 aprile 2025 quando l’amministrazione indisse “un interpello interno, rivolto ai dipendenti dell’ente di qualifica dirigenziale e appartenenti all’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, per l’assunzione a tempo determinato, di durata triennale, di un dirigente abilitato allo svolgimento della professione forense da assegnare, in via esclusiva, al servizio Avvocatura”. Da quella data, c’erano cinque giorni per presentare la domanda. Fu l’avvocata Emilia Bridelli a passare la selezione per il ruolo di dirigente dell’avvocatura comunale. Bridelli assunse l’incarico in applicazione all’art. 110 del TUEL (testo Unico Enti Locali) ovvero legato al mandato del sindaco (2027).

Questi i fatti contro cui Vezzulli face ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale; oggi è stata emessa la sentenza che accoglie, di fatto, la sua istanza e quella dei suoi legali Sandro Mainardi e Marco Sgroi. Nella corposa sentenza di trenta pagine si ripercorre tutto l’iter della vicenda che vede Vezzulli e il Comune su fronti opposti e, in particolare, si evidenzia come il carattere fiduciario dell’art. 110 del TUEL sia in contrasto con le garanzie imposte dalla Legge professionale (stabilità, continuità, autonomia ed indipendenza); pertanto “gli atti censurati, nella misura in cui predispongono ed affidano l’incarico dirigenziale suddetto, sono elusivi di quanto disposto nella sentenza di questa Sezione”. Spetta quindi al “Comune di Piacenza adottare le misure organizzative necessarie a garantire autonomia e indipendenza all’Avvocatura civica, nel rispetto di quanto statuito dalla sentenza n. 106/2025 e di quanto ribadito in questa sede” si legge.

Inoltre la sentenza, essendo esecutiva, obbliga il Comune a provvedere “in tempi brevi per fronteggiare la situazione di urgenza venutasi a determinare”, facendo pure riferimento alla possibilità di istituire un commissario ad acta nel caso di “incombente eventuale inerzia dell’amministrazione su richiesta della ricorrente” a sanare la situazione che vige ad oggi. Ricordiamo che il commissario ad acta ha il compito di emanare i provvedimenti che l’amministrazione avrebbe dovuto adottare, ma non ha fatto, assicurando così l’esecuzione della decisione del giudice. 

redazione

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