NUOVO DECRETO DEL GOVERNO: LA VERSIONE UFFICIALE

Confermate per la gran parte le nuove misure restrittive anche nel documento definitivo del Governo che, questa notte, il premier Conte ha illustrato agli italiani. Si tratta di misure di contenimento del contagio che interessano l’intera regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini; Pesaro e Urbino; Venezia, Padova, Treviso; Asti e Alessandria.

Per contrastare il diffondersi del Covid 19 in queste aree bisogna:

  • evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza
  • ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al
    massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
  • divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
  • sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi
    pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento di eventi e competizioni,
    nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro
  • sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
  • sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato,  compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali
  • l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali
    da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle
    caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose e funebri;
  • sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie
  • sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura
  • sono sospesi i concorsi pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in
    modalità telematica; sono esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della
    professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile
  • Sono consentite le attività di ristorazione e bar, ma dalle 6 alle 18, con l’obbligo da parte del ristoratore di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con la sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione
  • è vietato agli accompagnatori dei pazienti permanere nelle sale di attesa dei
    dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso
  • sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, del personale
    le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
  • sono adottate in tutti i casi possibili, nello svolgimento di incontri o riunioni, modalità
    di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e
    sociosanitarie,
  • nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita,
    gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei
    mercati. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
  • ono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri
    benessere, centri termali

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